Art. 7. Autorizzazioni e verifiche 1. Il Ministero delle attivita' produttive, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, svolge l'attivita' istruttoria e dispone le ispezioni da effettuarsi presso le sedi dell'organismo e di eventuali altri soggetti, di cui all'articolo 3, comma 6, per l'accertamento dei requisiti prescritti, e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'attivita' istruttoria e dei rapporti sulle visite ispettive di valutazione, accertata in senso positivo l'idoneita' dell'organismo richiedente, emana il relativo provvedimento di autorizzazione e provvede a iscrivere l'organismo stesso in apposito registro.
3. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni ed e' rinnovabile con le medesime modalita' previste per il rilascio; nella domanda di rinnovo devono, in ogni caso, essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto all'autorizzazione precedente.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' ed ogni successiva variazione, dandone notizia agli interessati.
5. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, emana un decreto, a firma dei rispettivi direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno, in cui e' costituita un'apposita struttura tecnica comune che svolga la seguente attivita':
a) espletamento dei compiti, di cui al comma 1;
b) visite ispettive periodiche di vigilanza;
c) controllo sugli organismi, di cui al comma 6;
d) accertamenti, di cui al comma 7.
Tale decreto, inoltre, disciplina l'attivita', di cui alle lettere a), b), c) e d), che l'apposita struttura tecnica dovra' svolgere.
6. L'apposita struttura tecnica, di cui al punto 5, puo' procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento delle proprie responsabilita', e puo' avvalersi, per gli accertamenti ispettivi, del sistema delle Camere di commercio, ai sensi del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, siglato in data 11 luglio 2000.
7. Qualora l'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, accerti che un organismo venga meno alle condizioni in base alle quali lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione, al mantenimento dei requisiti, al regolare svolgimento delle procedure, o non adempia alle proprie responsabilita', il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanera' un motivato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, con relativa annotazione nel registro previsto al comma 2, e ne informera' immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'attivita' istruttoria e dei rapporti sulle visite ispettive di valutazione, accertata in senso positivo l'idoneita' dell'organismo richiedente, emana il relativo provvedimento di autorizzazione e provvede a iscrivere l'organismo stesso in apposito registro.
3. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni ed e' rinnovabile con le medesime modalita' previste per il rilascio; nella domanda di rinnovo devono, in ogni caso, essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto all'autorizzazione precedente.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' ed ogni successiva variazione, dandone notizia agli interessati.
5. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, emana un decreto, a firma dei rispettivi direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno, in cui e' costituita un'apposita struttura tecnica comune che svolga la seguente attivita':
a) espletamento dei compiti, di cui al comma 1;
b) visite ispettive periodiche di vigilanza;
c) controllo sugli organismi, di cui al comma 6;
d) accertamenti, di cui al comma 7.
Tale decreto, inoltre, disciplina l'attivita', di cui alle lettere a), b), c) e d), che l'apposita struttura tecnica dovra' svolgere.
6. L'apposita struttura tecnica, di cui al punto 5, puo' procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento delle proprie responsabilita', e puo' avvalersi, per gli accertamenti ispettivi, del sistema delle Camere di commercio, ai sensi del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, siglato in data 11 luglio 2000.
7. Qualora l'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, accerti che un organismo venga meno alle condizioni in base alle quali lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione, al mantenimento dei requisiti, al regolare svolgimento delle procedure, o non adempia alle proprie responsabilita', il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanera' un motivato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, con relativa annotazione nel registro previsto al comma 2, e ne informera' immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".