Art. 5. Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti 1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attivita' di certificazione per le direttive comunitarie;
b) elenco dei macchinari e delle attrezzature, di cui l'organismo dimostri di avere la disponibilita', corredato dalle caratteristiche tecniche ed operative;
c) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove complementari;
d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni organigramma complessivo dell'organismo con i ruoli svolti dai preposti alla direzione delle diverse attivita';
e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti in ambito comunitario; tale obbligo non e' richiesto agli organismi pubblici;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45011 contenente la specifica sezione per la direttiva 94/25/CE in cui, in conformita' al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni famiglia di prodotti vengano dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari nonche' le procedure per la certificazione. In detta sezione dovranno essere indicati anche la normativa seguita e l'ente che ha effettuato la taratura degli strumenti di misura;
g) le normative di riferimento;
h) planimetria in scala 1:100, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature e la funzione degli ambienti;
i) documentazione, rilasciata dalle autorita' competenti, comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
l) dichiarazione impegnativa riguardante il soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 436 ;
m) copia della convenzione o del contratto con altri soggetti, nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".
a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attivita' di certificazione per le direttive comunitarie;
b) elenco dei macchinari e delle attrezzature, di cui l'organismo dimostri di avere la disponibilita', corredato dalle caratteristiche tecniche ed operative;
c) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove complementari;
d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni organigramma complessivo dell'organismo con i ruoli svolti dai preposti alla direzione delle diverse attivita';
e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti in ambito comunitario; tale obbligo non e' richiesto agli organismi pubblici;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45011 contenente la specifica sezione per la direttiva 94/25/CE in cui, in conformita' al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni famiglia di prodotti vengano dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari nonche' le procedure per la certificazione. In detta sezione dovranno essere indicati anche la normativa seguita e l'ente che ha effettuato la taratura degli strumenti di misura;
g) le normative di riferimento;
h) planimetria in scala 1:100, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature e la funzione degli ambienti;
i) documentazione, rilasciata dalle autorita' competenti, comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
l) dichiarazione impegnativa riguardante il soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 436 ;
m) copia della convenzione o del contratto con altri soggetti, nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".