Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 704
Articolo 2
Versione
3 settembre 1955
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 40.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere da quello 1955-56, a favore della Societa' italiana per l'organizzazione internazionale con sede in Roma - Palazzetto Venezia.
Entrata in vigore il 3 settembre 1955