Articolo 6 bis del Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382
Articolo 6
Versione
27 gennaio 1990
Art. 6-bis. (( (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291). )) (( 1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l' articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione, dell'assegno o delle indennita' d'invalidita' civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unita' sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalita' indicate dall'articolo 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988 , in aggiunta a quella gia' istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. Il verbale di visita redatto dall'unita' sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita' di invalidita' civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto articolo 3.
2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unita' per le commissioni mediche periferiche e in duecento unita' per la Commissione medica superiore e d'invalidita' civile e' aumentato, rispettivamente, fino a mille unita' e fino a trecento unita'.
3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediantecomando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unita' sanitarie locali addetti a tali attivita' presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291 , di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 . Per gli stessi fini puo' essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.
4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidita' civile trasferite dalle unita' sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , o a queste direttamente presentate, puo' essere autorizzata la procedura di cui all' articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , concernente disposizioni in materia di pubblico impiego.
5. Gli assessori regionali alla sanita', su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unita' sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attivita' ora demandata a tali commissioni.
6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, in relazione all'entita' del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano oppure dal medico civile convenzionato piu' anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo' delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento 'Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidita' civile'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
Entrata in vigore il 27 gennaio 1990
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