Articolo 8 del Regolamento servizio di manutenzione strade ed autostrade statali
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 aprile 1982
Art. 8.
Compiti del capo cantoniere addetto alla sorveglianza


Il capo cantoniere addetto alla sorveglianza di tronco, nei giorni lavorativi e nelle ore di servizio, svolge i seguenti compiti:
a) percorre il tronco di sua competenza non meno di una volta al giorno, con l'automezzo dell'amministrazione posto a sua disposizione, per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze;
b) rilevando condizioni anomale tali che possano essere causa di pericolosita' per la circolazione stradale, egli deve eliminarle nei limiti della sua possibilita' ovvero provvedere alla posa in opera, subito, dei cartelli di pericolo e di obbligo facenti parte della sua normale dotazione e, con ogni sollecitudine, deve adottare ogni iniziativa per la istallazione dei segnali integrativi e definitivi, per richiamare l'attenzione degli utenti della strada su eventuali limitazioni, deviazioni od interruzioni di transito.
A tal fine egli si avvarra' dell'opera delle squadre richiedendone al capo nucleo l'intervento col mezzo piu' rapido.
Segnalera' oltre che ai superiori, se del caso, anche agli organi di polizia stradale, ai vigili del fuoco ed agli altri enti che gli saranno indicati la situazione riscontrata ed i provvedimenti adottati;
c) esegue, con ogni possibile diligenza, ricognizioni e tiene sotto osservazione, secondo le disposizioni dei superiori, i ponti, i tombini, i muri di sostegno e gli altri manufatti stradali, denunciando subito le anomalie esterne riscontrate nelle varie strutture, specie a seguito di piene, valanghe, frane ed altri eventi, riferendone sollecitamente al capo nucleo;
d) vigila sullo stato della segnaletica stradale esistente e sulla pubblicita' stradale, riferendo sollecitamente per iscritto ai superiori su ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza della circolazione;
e) segnala ai superiori tutte le situazioni che possono comportare direttamente o indirettamente danno o pregiudizio al patrimonio stradale, per effetto di alterazione dello stato dei terreni e dei corsi d'acqua in prossimita' della strada;
f) segnala ai superiori le opere eseguite da terzi nelle zone vincolate adiacenti alle strade, senza le prescritte autorizzazioni od in possibile difformita' da vincoli esistenti, richiedendo a chi esegue l'opera l'esibizione degli atti relativi;
g) svolge i compiti tecnici ed amministrativi riguardanti concessioni e licenze affidatigli dagli uffici compartimentali;
h) vigila per la conservazione dei materiali depositati lungo la strada, consegnati od accettati dall'amministrazione, curando acche' siano separati da quelli non accettati ed evitando, per quanto possibile, furti o danneggiamenti;
i) denuncia gli eventuali furti o danneggiamenti al patrimonio stradale agli organi di polizia, contesta eventuali contravvenzioni alle vigenti norme in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade ed aree pubbliche dandone comunicazione ai superiori;
l) tiene aggiornato un "giornale" nel quale riportare brevemente e chiaramente l'esito delle visite quotidiane compiute lungo il tronco e le principali circostanze riscontrate.
Entrata in vigore il 20 aprile 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente