Articolo 3 del Decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 dicembre 1993
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Versione
6 febbraio 1994
Art. 3.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 25 LUGLIO 1994, N. 471
Entrata in vigore il 6 febbraio 1994
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