Articolo 10 del Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4
Articolo 9Articolo 11
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23 giugno 1946
Art. 10. Esclusioni dal condono

Il condono non si applica:
1° nei confronti di coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa; questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena di morte e dell'ergastolo di cui all'art. 9;
2° per i reati indicati nell'art. 4;
3° per i reati previsti nel Codice penale negli articoli 314 , 317 , 453 , 575 , 628 , 629 , 630 : salvo che siano stati commessi per motivi politici;
4° per i reati contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 , contenente disposizioni, penali di carattere straordinario.
Entrata in vigore il 23 giugno 1946
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