Articolo 11 del Decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77
Articolo 10
Versione
6 marzo 1989
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 6 marzo 1989
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