Art. 7.
Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunita' montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.
Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia gia' intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.
L'organo deliberante sara' costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sara' assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.
Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunita' montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.
Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia gia' intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.
L'organo deliberante sara' costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sara' assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.