Art. 15. 1. Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato
conferiscono ai comuni, ai sensi dell' art. 128 della Costituzione , debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . (( 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni. ))
conferiscono ai comuni, ai sensi dell' art. 128 della Costituzione , debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . (( 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni. ))