Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
12 gennaio 1988
Art. 5. 1. Il Governo della Repubblica, per il tramite del commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione Trentino-Alto Adige e rispettivamente alle province di Trento e Bolzano, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall' art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , e' il seguente:
"In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Entrata in vigore il 12 gennaio 1988
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