Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 gennaio 1988
Art. 8. 1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere.
2. Qualora l'inattivita' degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1988
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