Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
Articolo 5 bisArticolo 8
Versione
12 gennaio 1988
Art. 7. 1. La regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1988
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