Art. 10. 1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 9, e' attribuita alla regione e alle province, in aggiunta alle funzioni amministrative gia' di loro competenza, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nel territorio della suddetta regione, sia ancora di competenza statale nel territorio stesso, nonche' ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario e non sia stata ancora estesa alla regione o alle province.
2. Restano salvi i procedimenti di intesa che vengono esercitati nella forma e nei modi previsti dalle vigenti norme di attuazione.
2. Restano salvi i procedimenti di intesa che vengono esercitati nella forma e nei modi previsti dalle vigenti norme di attuazione.