Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
Articolo 2Articolo 4
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12 gennaio 1988
Art. 3. 1. La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli articoli 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.
2. In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 , i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20; primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato art. 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai presidenti delle giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.
4. Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato art. 19, non rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che le esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.
5. I presidenti delle giunte provinciali trasmettono ai rispettivi commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
6. Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facolta' degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma dei precedenti commi, allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle province e degli enti locali.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 4 , 5 , 6 , 8 , 9 e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) circoscrizioni comunali;
4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale".
"Art. 5. - La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale".
"Art. 6. - Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le casse mutue malattie esistenti nella regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto".
"Art. 8. - Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell' art. 847 del codice civile ; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale".
"Art. 9. - Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzioni e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanita' ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature".
"Art. 10. - Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati;
I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza".
- Il testo dell' art. 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 , e' il seguente:
"Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due province autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici.
I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia":
Il testo dell' art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e' il seguente:
"Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto e esercizio di ascensori per il trasporto di persone o materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 16;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 ;
8) la licenza per gli alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per la raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenute ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 15) e 17) e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".
Entrata in vigore il 12 gennaio 1988
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