Art. 15. Norme transitorie 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.
2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.