Articolo 15 del Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367
Articolo 14Articolo 16
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22 novembre 1991
Art. 15. Norme transitorie 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.
Entrata in vigore il 22 novembre 1991
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