Art. 12. Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.".
"1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.".