Articolo 12 del Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 novembre 1991
Art. 12. Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.".
Entrata in vigore il 22 novembre 1991
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