Art. 4-ter. (( (Trasporto di acqua destinata al consumo umano). )) (( 1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalita', i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneita' delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 .
2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
a) il campo di applicazione;
b) l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione;
c) le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
d) la durata dell'autorizzazione;
e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;
f) le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo, nonche' le relative modalita' di versamento.
4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni ))
2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:
a) il campo di applicazione;
b) l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione;
c) le modalita' di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;
d) la durata dell'autorizzazione;
e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;
f) le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.
3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attivita' di cui al presente articolo, nonche' le relative modalita' di versamento.
4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni ))