Art. 4. Ripartizione delle somme giocate 1. La ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e dell' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' la seguente:
a) alle vincite e' destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;
b) al prelievo erariale unico, e' destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;
c) alla remunerazione delle attivita' connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui all'articolo 2, comprese le spese di gestione direttamente sostenute da AAMS, e' destinata una percentuale non superiore all'11,5 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ( T.U.L.P.S. ), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, si veda note alle premesse.
a) alle vincite e' destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;
b) al prelievo erariale unico, e' destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;
c) alla remunerazione delle attivita' connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui all'articolo 2, comprese le spese di gestione direttamente sostenute da AAMS, e' destinata una percentuale non superiore all'11,5 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ( T.U.L.P.S. ), si veda note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, si veda note alle premesse.