Articolo 6 del Decreto 12 marzo 2004, n. 86
Articolo 5
Versione
16 aprile 2004
Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il titolare di nulla-osta diverso dal concessionario e' tenuto a richiedere ad un concessionario, per ciascun apparecchio, il collegamento alla rete telematica.
2. Il concessionario e' tenuto a collegare gli apparecchi di gioco, muniti di nulla-osta di cui al comma 1, presso il medesimo esercizio nel quale gli apparecchi stessi sono installati.
3. Per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il compenso del concessionario non puo' essere superiore al 3 per cento delle somme giocate per ciascun apparecchio.
4. Il concessionario richiede ad AAMS, al momento del collegamento alla propria rete telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, i nulla-osta sostitutivi di quelli rilasciati in precedenza.
5. Per il collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, il soggetto al quale e' stato rilasciato il nulla-osta di cui al comma 1 e' tenuto a prestare idonee garanzie a favore del concessionario, a tutela del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il concessionario stesso.
6. La disciplina dei rapporti di cui ai commi 3 e 5 ha effetto fino alla data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione delle attivita' di cui all'articolo 3, ovvero fino alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione o demolizione degli apparecchi di cui al comma 1, nel caso in cui tale data sia anteriore a quella di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione.
Entrata in vigore il 16 aprile 2004
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