Articolo 41 del Decreto 11 febbraio 1997, n. 109
Articolo 40Articolo 42
Versione
24 maggio 1997
Art. 41. Revoca della concessione 1. Il Ministro di grazia e giustizia, nei casi di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di gravi irregolarita' o abusi accertati nel funzionamento dell'istituto e debitamente contestati, o quando per l'esiguo numero delle procedure esecutive ravvisi la inopportunita' dell'ulteriore mantenimento in funzione di detto istituto, puo' revocare la concessione.
2. Dal giorno della comunicazione del provvedimento di revoca l'istituto cessa da ogni attivita' e per ciascun incarico e' tenuto a dare rendiconto all'autorita' che ha conferito l'incarico, la quale adottera' gli opportuni provvedimenti in ordine alla procedura in corso.
3. La concessione si intende revocata di diritto nei casi di morte, fallimento o perdita della capacita' giuridica del titolare.
Entrata in vigore il 24 maggio 1997
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