Articolo 42 del Decreto 11 febbraio 1997, n. 109
Articolo 41Articolo 43
Versione
24 maggio 1997
Art. 42. Disposizioni transitorie 1. Per gli incarichi in via di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni preesistenti.
2. Nel caso in cui il processo esecutivo gia' sospeso sia riassunto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le nuove disposizioni.
Entrata in vigore il 24 maggio 1997
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