Articolo 4 del Decreto 11 febbraio 1997, n. 109
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 maggio 1997
Art. 4. Personale dipendente 1. Per l'espletamento degli incarichi ad esso affidati, l'istituto si avvale di personale tecnicamente e moralmente qualificato.
2. All'istituto e' preposto un direttore che, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito da altro dipendente preventivamente designato.
3. L'assunzione del personale direttivo, di quello preposto alle ricognizioni, ai trasporti ed alle vendite, e' subordinata al consenso del presidente della corte di appello, il quale puo', in qualsiasi momento, per giustificato motivo, chiedere l'esonero del dipendente dalle mansioni esercitate e la sostituzione di soggetti ritenuti indegni o inidonei.
4. L'istituto osserva le disposizioni legislative ed i contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria di personale addetto al servizio.
Entrata in vigore il 24 maggio 1997
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