Art. 38. Altri compensi 1. Per le vendite fallimentari l'ammontare del compenso e delle spese in favore dell'istituto e' determinato di volta in volta, con ordinanza, dal giudice delegato o dal pretore ed e' prelevato dal prezzo ricavato dalla vendita. Il giudice puo' attribuire un anticipo a titolo di fondo spese a carico dell'attivo fallimentare.
2. Il compenso spettante all'istituto per ogni singola amministrazione giudiziaria sara' stabilito dalla autorita' che ha conferito l'incarico in relazione alla durata e all'importanza della procedura, tenendo presenti le tariffe locali praticate per le amministrazioni affidate a privati.
3. La stessa autorita', in occasione della presentazione periodica dei rendiconti di gestione, puo' concedere all'istituto anticipazioni sul compenso che sara' liquidato al termine dell'incarico.
4. Per la vendita o l'assegnazione di titoli, l'istituto percepisce un compenso pari alla normale provvigione bancaria.
5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente capo, spetta all'autorita' giudiziaria liquidare all'istituto i compensi per l'attivita' svolta.
2. Il compenso spettante all'istituto per ogni singola amministrazione giudiziaria sara' stabilito dalla autorita' che ha conferito l'incarico in relazione alla durata e all'importanza della procedura, tenendo presenti le tariffe locali praticate per le amministrazioni affidate a privati.
3. La stessa autorita', in occasione della presentazione periodica dei rendiconti di gestione, puo' concedere all'istituto anticipazioni sul compenso che sara' liquidato al termine dell'incarico.
4. Per la vendita o l'assegnazione di titoli, l'istituto percepisce un compenso pari alla normale provvigione bancaria.
5. Per ogni altro incarico non richiamato nel presente capo, spetta all'autorita' giudiziaria liquidare all'istituto i compensi per l'attivita' svolta.