Articolo 2 del Decreto 11 febbraio 1997, n. 109
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 maggio 1997
Art. 2. Istituto di vendite giudiziarie 1. L'ente o la persona autorizzata organizza apposita gestione autonoma, denominata "istituto di vendite giudiziarie".
2. L'istituto ha propri uffici nella sede capoluogo della circoscrizione giudiziaria per la quale e' stata concessa l'autorizzazione. La sede degli uffici non puo' essere mutata senza preventiva autorizzazione del presidente della corte di appello.
3. Su richiesta del presidente della corte di appello, l'Istituto autorizzato ad operare nel distretto o nel circondario istituisce nell'ambito territoriale di sua competenza altre sedi idonee per le vendite giudiziarie, ove sussista comprovata necessita' e convenienza.
4. A garanzia di ogni responsabilita' nei confronti dell'erario o verso terzi l'istituto presta cauzione nella forma, nella misura e nei termini stabiliti dal presidente della corte di appello.
Entrata in vigore il 24 maggio 1997
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