Articolo 32 del Decreto 11 febbraio 1997, n. 109
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24 maggio 1997
Art. 32. Compensi in caso di vendita e di assegnazione 1. Nel provvedimento di autorizzazione alla vendita, nell'ipotesi di cui al capoverso dell' articolo 538 del codice di procedura civile e in quella di assegnazione, il giudice dell'esecuzione dispone che all'istituto siano liquidati i compensi nella misura indicata nella tariffa allegata.
2. Tali compensi comprendono le spese di cui al comma 3, dell'articolo 30 del presente regolamento e quando per la atipicita' dell'espletamento dell'incarico conferito diano luogo a prestazioni accessorie, ordinarie e straordinarie da parte dell'istituto, tali ulteriori somme sono liquidate dal giudice dell'esecuzione su documentata istanza dell'istituto.
3. L'istituto puo' trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.
Nota all'art. 32:
- Il testo dell' art. 538 del codice di procedura civile e' stato riportato in nota all'art. 26.
Entrata in vigore il 24 maggio 1997
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