Articolo 40 del Decreto 11 febbraio 1997, n. 109
Articolo 39Articolo 41
Versione
24 maggio 1997
Art. 40. Cessazione della concessione 1. La concessione ha la durata normale di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata per un altro quinquennio e cosi' successivamente, qualora sei mesi prima della scadenza l'Istituto autorizzato non manifesti volonta' contraria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministro di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, o il Ministero nello stesso termine, non comunichi il provvedimento di cessazione.
2. Per le procedure in corso al momento della cessazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 41.
3. La cessazione della concessione deve essere pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Le domande di nuova concessione vanno presentate al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio V, o alla corte d'appello competente per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione. Per le domande inviate per posta fa fede la data di spedizione.
Entrata in vigore il 24 maggio 1997
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