Articolo 33 del Decreto 11 febbraio 1997, n. 109
Articolo 32Articolo 34
Versione
24 maggio 1997
Art. 33. Compensi in caso di estinzione del processo 1. Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'istituto, a quest'ultimo e' dovuto secondo statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella allegata tariffa.
Entrata in vigore il 24 maggio 1997
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