Il valore venale dell'azienda e' costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passivita' risultanti da scritture contabili regolarmente tenute e obbligatorie a norma di legge o da atti aventi data certa ai sensi del codice civile .
Il valore venale delle navi o delle imbarcazioni e degli aeromobili, che non facciano parte di un'azienda, e' desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi precedenti si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.