Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 5Articolo 7
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23 dicembre 1973
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23 dicembre 1986
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3 dicembre 1989
Art. 6. Determinazione dell'imposta

L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono piu' eredi e legatari l'imposta e' ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
Se l'erede o legatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del defunto la imposta di cui al comma precedente e' aumentata dell'importo risultante dalla applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore della quota di eredita' o del legato.
Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonche' gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.
La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall' art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23 . Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge e' elevato a dieci milioni. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 dicembre 1986, n.880 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1), che "Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e' elevato a 40 milioni di lire".
Entrata in vigore il 3 dicembre 1989
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