Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 40Articolo 42
Versione
23 dicembre 1973
Art. 41. Liquidazione e pagamento dell'imposta principale

Entro due mesi dalla presentazione della dichiarazione l'ufficio comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta, invitandolo a pagano entro trenta giorni.
Per gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e gli esecutori testamentari, che alla scadenza del termine fissato per la dichiarazione non siano nel possesso dei beni ereditari, il termine di cui al precedente comma e' elevato a novanta giorni.
Se il contribuente non provvede al pagamento, l'ufficio, con avviso notificato, gli assegna un ulteriore termine di sessanta giorni per il pagamento.
Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che gli enti indicati nel quinto e nel sesto comma dell'art. 39 abbiano chiesto l'autorizzazione o il riconoscimento, l'imposta da essi eventualmente dovuta diviene esigibile e deve essere pagata nel termine stabilito nel terzo comma.
Se con gli enti di cui al precedente comma concorrono alla successione altri eredi o legatari, per questi ultimi resta fermo il termine stabilito nel terzo comma per il pagamento dell'imposta sulle loro quote di beni o sui legati.
Il contribuente anche prima di effettuare il pagamento ha facolta' di conoscere i criteri seguiti nella liquidazione dell'imposta, facendosi all'uopo rilasciare dall'ufficio copia della liquidazione.
Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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