Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 19Articolo 21
Versione
23 dicembre 1973
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Versione
23 dicembre 1977
Art. 20. Beni immobili e diritti reali immobiliari ((Il valore venale dei beni immobili compresi nello attivo ereditario e' determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni))
Il valore della proprieta' gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione e' costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.
Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione e' determinato a norma del successivo art. 23, assumendo come annualita' l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.
Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari al ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma o al valore dei beni dovuti dallo enfiteuta per l'affrancazione.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1977
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