Il valore della proprieta' gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione e' costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.
Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione e' determinato a norma del successivo art. 23, assumendo come annualita' l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.
Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari al ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma o al valore dei beni dovuti dallo enfiteuta per l'affrancazione.