Per le donazioni l'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto ed e' ripartita fra gli aventi causa in proporzione al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascuno.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 6 la imposta e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa.
Si applicano le disposizioni degli articoli 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 e 47.