Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
1) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando sia provato che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 9.
La prova puo' essere fornita soltanto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura che abbia acquistato data certa a norma del codice civile ;
2) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione, quando la prova della alienazione sia data con l'atto autentico o la girata autenticata di cui agli articoli 2022 e 2023 del codice civile , salvo sempre il disposto dell'art. 9;
3) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 2 AGOSTO 1982, N.512)) ;
4) le indennita' di cui agli articoli 1751 e 2122 del codice civile ;
5) le indennita' corrisposte da istituti ed enti di diritto pubblico in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie;
6) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;
7) i crediti che il contribuente dichiari di dubbia esigibilita' qualora il contribuente stesso abbia notificato ai debitori l'invito ad assolvere, per suo conto, l'imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento;
8) i crediti dichiarati inesigibili o di dubbia esigibilita' se vengono ceduti allo Stato.
((Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:
a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario.
L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.
Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.
Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.
L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori)) .