Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 23Articolo 25
Versione
23 dicembre 1973
Art. 24. Crediti

Il valore venale dei crediti e' costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturati.
Per i crediti infruttiferi che scadano almeno dopo un anno dalla data del trasferimento il valore e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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