Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 49Articolo 51
Versione
23 dicembre 1973
Art. 50. Omissione o tardivita' della dichiarazione

Per l'omissione o per il ritardo della presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e sempreche' non sia stata ancora notificata la liquidazione d'ufficio.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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