Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 21Articolo 23
Versione
23 dicembre 1973
Art. 22. Azioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali

Il valore venale delle azioni, obbligazioni e altri titoli ammessi alla quotazione di borsa e' quello che risulta, secondo i listini della borsa piu' vicina, dalla ultima quotazione maggiorata dei dietimi eventualmente maturati ovvero, se piu' recente, dall'ultimo prezzo di compenso. Se nel semestre precedente la apertura della successione non vi sia stata quotazione ne' prezzo di compenso si applicano le disposizioni del comma successivo.
Per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di societa' non azionarie il valore venale e' determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della societa'. Per le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso non ammessi alla quotazione si ha riguardo al tasso di interesse e alla solvibilita' dell'emittente.
In caso di usufrutto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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