Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi a rate annuali posticipate.
La dilazione non puo' tuttavia estendersi oltre il decimo anno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi a scalare nella misura del cinque per cento annuo, decorrenti dalla data stabilita per il pagamento dell'imposta se la dilazione e' concessa prima della scadenza dei termini stabiliti nell'art. 41 o, negli altri casi, dalla data in cui viene stipulato il relativo atto.
La dilazione puo' essere concessa a condizione che il contribuente presti idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata.
Le garanzie ipotecarie si considerano idonee quando il valore dei beni sui quali gravano sia superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore gravanti sugli stessi beni.
Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione quando offre di costituire ipoteca su tutti i beni e diritti ereditari gravati dall'imposta da dilazionare.
Salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per i ritardi nel pagamento, il contribuente decade dal beneficio della dilazione quando non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso da parte dell'ufficio.
E' tuttavia in facolta' dell'amministrazione finanziaria di concedere una nuova dilazione.