Si considerano esistenti alla data di apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione e quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi.
I debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari si considerano esistenti alla data di apertura della successione se anteriormente alla data stessa siano stati annotati nelle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, qualora il debitore non sia obbligato alla tenuta di scritture contabili, in quelle del trattario o del prenditore.
La disposizione del comma precedente vale anche per gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi negli ultimi dodici mesi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario.
L'ammontare degli assegni emessi dal defunto e' computato in diminuzione di quello degli accreditamenti effettuati sullo stesso conto a condizione che l'assegno sia stato presentato al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione e che l'avvenuto pagamento risulti da un estratto, redatto dallo istituto di credito o da un notaio sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto nelle scritture contabili obbligatorie dell'istituto, dal quale risulti l'integrale svolgimento del conto nei dodici mesi anteriori all'apertura della successione.
L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione, in originale o in copia autenticata, degli assegni o di alcuni degli assegni indicati nell'estratto.