Articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 42 bisArticolo 45
Versione
23 dicembre 1973
Art. 44. Riscossione in pendenza del giudizio

Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare, nel qual caso l'ufficio procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della meta' della maggiore imposta e, dopo la decisione di secondo grado, alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta;
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello.
Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente, delle relative soprattasse e degli interessi deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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