Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 33Articolo 35
Versione
23 dicembre 1973
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Versione
3 dicembre 1989
Art. 34. Decadenza dell'azione della finanza

Se la dichiarazione e' stata presentata l'imposta deve essere liquidata con avviso notificato, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione o da quella in cui e' divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1989
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