Articolo 42 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 42Articolo 44
Versione
8 agosto 1982
Art. 42-bis. ((Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali.
Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti articoli 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene.
Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione e' dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma e' integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.
L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.
Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.
Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente e' tenuto al pagamento della differenza.
Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede e' tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalita'.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori))
Entrata in vigore il 8 agosto 1982
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