Articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 48Articolo 50
Versione
23 dicembre 1973
Art. 49. Divieti e obblighi a carico di terzi

E' fatto divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali e ai pubblici ufficiali di compiere atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte quando non sia stata presentata la dichiarazione di cui all'art. 36 ovvero non sia stata dichiarata dall'interessato l'inesistenza dell'obbligo di presentarla ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il divieto non opera per le citazioni e gli scritti defensionali, o comunque prodotti davanti a giudici o ad arbitri, nonche' per i provvedimenti giurisdizionali e per i lodi arbitrali; tuttavia i giudici e gli arbitri devono comunicare al competente ufficio del registro, entro trenta giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, le notizie relative al trasferimento risultante dagli atti del processo, sempreche' non sia decorso il termine di cui all'art. 34, secondo comma.
I debitori del defunto e i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, legatari o loro aventi causa se, trattandosi di crediti o beni compresi nell'asse ereditario ai fini del presente decreto, non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione con l'indicazione dei crediti e beni medesimi. Il divieto non opera quando gli eredi o legatari dichiarino per iscritto di essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione a norma del quarto comma dell'art. 36; in tal caso il debitore o detentore e' tenuto a trasmettere all'ufficio copia conforme della dichiarazione resagli dagli interessati.
Nell'ipotesi di cui al n. 7) dell'art. 11 il debitore, sempreche' l'imposta non sia stata gia' pagata dal creditore, e' tenuto a pagare l'imposta calcolata sull'importo del credito prima di assolvere il proprio debito.
Le aziende e gli istituti di credito, le societa', gli enti e le ditte che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualunque specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture, ne' ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte; se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione.
I concessionari di cassette di sicurezza non possono aprirle senza aver prima apposto la loro firma, con indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi in bianco. Quando vi siano piu' concessionari di una cassetta o, comunque, piu' persone che abbiano la facolta' di aprirla, colui che la apre deve firmare sul registro una dichiarazione attestante che, per quanto e' a sua conoscenza, gli altri sono tuttora in vita. Dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari la cassetta puo' essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell'amministrazione finanziaria e sara' redatto l'inventario del contenuto. Il giorno e l'ora dell'apertura della cassetta dovra' essere comunicato, a cura del concedente, con almeno un giorno feriale di anticipo, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione l'inventario deve essere redatto.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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