Articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 38Articolo 40
Versione
23 dicembre 1973
Art. 39. Termine per la presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione.
Il termine decorre:
a) per i tutori, curatori ed esecutori testamentari, dal giorno in cui hanno avuto legale notizia della loro nomina;
b) nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 7, dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, qualora non vi sia stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla data in cui si e' avverato un diverso evento che da' luogo alla devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero all'applicazione dell'imposta in misura diversa da quella gia' liquidata;
e) dalla data in cui si e' verificata la sopravvenienza prevista nel quinto comma dell'art. 36.
Per le eredita' accettate con beneficio d'inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e, quando questo sia compiuto prima di tale scadenza, dalla data della sua chiusura.
La dichiarazione deve in ogni caso essere presentata non oltre un anno dalla data dell'apertura della successione.
La disposizione del precedente comma non si applica se, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione non sia fatta, nei modi prescritti dall' articolo 484 del codice civile , la dichiarazione di accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario.
Nei trasferimenti a favore di enti per i quali l'accettazione dell'eredita' o del legato sia subordinata a preventiva autorizzazione, sempreche' la relativa domanda sia stata presentata entro un anno dall'apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui e' pervenuta all'ente notizia legale della concessa autorizzazione.
Nei trasferimenti a favore di enti non ancora costituiti o non ancora riconosciuti, sempreche' sia stata presentata domanda di riconoscimento entro un anno dalla data di apertura della successione, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data in cui e' pervenuta all'ente legale notizia del riconoscimento.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente