Art. 5. Soggetti passivi
L'imposta e' dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed e' determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli articoli 6 e seguenti e dell'art. 55.
L'imposta e' dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed e' determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli articoli 6 e seguenti e dell'art. 55.