Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 dicembre 1973
Art. 5. Soggetti passivi

L'imposta e' dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed e' determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli articoli 6 e seguenti e dell'art. 55.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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