Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 dicembre 1973
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Versione
23 dicembre 1986
Art. 8. (((Attivo ereditario).

L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.
Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.
Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089))
Entrata in vigore il 23 dicembre 1986
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