L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.
Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.
Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089))