Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 15Articolo 17
Versione
23 dicembre 1973
Art. 16. Dimostrazione dei debiti

La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione:
1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali;
2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario, per i debiti cambiari;
3) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
4) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti.
Ai fini della deduzione l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione deve essere attestata da una dichiarazione firmata da uno degli eredi nonche' dai creditori del defunto o loro aventi causa.
Per i debiti di lavoro la dichiarazione puo' anche essere firmata da uno degli eredi soltanto. Le firme devono essere autenticate.
Per i debiti verso aziende o istituti di credito deve essere inoltre prodotto un certificato dal quale risultino i rapporti debitori o creditori in atto con il defunto alla data di apertura della successione.
I documenti previsti nei commi precedenti possono essere prodotti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36, ma non oltre tre anni dalla data di apertura della successione.
Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti di cui al terzo comma dell'art. 14, se il provvedimento definitivo o la liquidazione siano successivi all'apertura della successione, i documenti richiesti ai fini della deduzione devono essere prodotti entro sei mesi dal giorno in cui il provvedimento o la liquidazione sono divenuti definitivi.
Se la dimostrazione delle passivita' risulta insufficiente l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla richiesta.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente