La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione:
1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali;
2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario, per i debiti cambiari;
3) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
4) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti.
Ai fini della deduzione l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione deve essere attestata da una dichiarazione firmata da uno degli eredi nonche' dai creditori del defunto o loro aventi causa.
Per i debiti di lavoro la dichiarazione puo' anche essere firmata da uno degli eredi soltanto. Le firme devono essere autenticate.
Per i debiti verso aziende o istituti di credito deve essere inoltre prodotto un certificato dal quale risultino i rapporti debitori o creditori in atto con il defunto alla data di apertura della successione.
I documenti previsti nei commi precedenti possono essere prodotti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36, ma non oltre tre anni dalla data di apertura della successione.
Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti di cui al terzo comma dell'art. 14, se il provvedimento definitivo o la liquidazione siano successivi all'apertura della successione, i documenti richiesti ai fini della deduzione devono essere prodotti entro sei mesi dal giorno in cui il provvedimento o la liquidazione sono divenuti definitivi.
Se la dimostrazione delle passivita' risulta insufficiente l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla richiesta.