Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 27Articolo 29
Versione
23 dicembre 1973
Art. 28. Disposizioni testamentarie

Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonche' agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari purche' risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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