Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 18Articolo 20
Versione
23 dicembre 1973
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Versione
23 dicembre 1986
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Versione
3 dicembre 1989
Art. 19. Detrazione di altre imposte

Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a) l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso;
b) le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i cinquanta milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte della imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato. ((4))
Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocita' di trattamento.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 dicembre 1986, n.880 , ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera b), del suddetto decreto, e' elevato a 100 milioni di lire".
Entrata in vigore il 3 dicembre 1989
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