Articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637
Articolo 53Articolo 55
Versione
23 dicembre 1973
Art. 54. Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se e' dovuta anche la imposta, la sanzione puo' essere irrogata con lo stesso avviso.
Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non e' dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta l'infrazione.
Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1973
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